Unione europea. Trattati. Ed. 2021

Premessa alla sesta edizione
     1. Al termine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea (art. 126; il periodo di transizione era iniziato il 1 febbraio 2020, data in cui il Regno Unito ha cessato di essere Stato membro, ed ha avuto termine il 31 dicembre 2020), venivano adottate dal Consiglio due decisioni:
a) la decisione (UE) 2020/2252, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e all’applicazione a titolo provvisorio di due accordi, uno principale sugli scambi e la cooperazione (fra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica – d’ora in poi Euratom – da una parte e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’altra parte); uno integrativo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la promozione di informazioni classificate (entrambi gli accordi sono “acclusi” alla decisione); b) la decisione (Euratom) 2020/2253, del 29 dicembre 2020, che approva la conclusione da parte della Commissione sia dell’accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare (fra il Regno Unito e l’Euratom), sia dell’accordo sugli scambi e la cooperazione (fra Unione europea e Euratom, da una parte e Regno Unito dall’altra parte), avente ad oggetto le materie che ricadono nel Trattato Euratom. Una terza decisione (Euratom) 2020/2255, della Commissione, del 29 dicembre 2020 è relativa alla conclusione (da parte della Commissione) e all’applicazione provvisoria sia dell’accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare (“allegato” alla predetta decisione), sia dell’accordo sugli scambi e la cooperazione (per le materie che ricadono, appunto, nel Trattato Euratom, “allegato” invece alla decisione 2020/2252) (1).
     2. Gli accordi oggi in vigore sono tre e vengono così indicati, brevemente:
“accordo sugli scambi e la cooperazione”; “accordo sulla sicurezza delle informazioni”; “accordo sull’energia nucleare”. L’applicazione in via provvisoria, durante il periodo di transizione, era motivata dalla necessità di espletare le procedure previste per l’entrata in vigore (si vedano rispettivamente gli artt. 12, 2, 1 delle decisioni 2020/2252, 2020/2253, 2020/2255), in particolare l’approvazione delParlamento europeo. Venne comunque deciso di procedere a una revisione giuridico-linguistica degli accordi, i negoziati essendo stati portati a termine soltanto sette giorni prima della fine del periodo transitorio: i tre accordi furono sottoscritti il 30 dicembre 2020.
     3. Una volta completata la revisione giuridico-linguistica, e a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo il 22 aprile 2021, gli accordi, nei testi definitivi, hanno sostituito ab initio le precedenti versioni: l’“accordo sugli scambi e la cooperazione” e l’“accordo sulla sicurezza delle informazioni” (2) sono “acclusi” alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione del primo e del secondo accordo (sulla sostituzione ab initio si vedano il considerando 14 e l’“Avviso al lettore” pubblicato congiuntamente alla decisione). I due accordi sono pubblicati sul medesimo numero della Gazzetta ufficiale, mentre l’“accordo sull’energia nucleare” è pubblicato a parte (3). Gli accordi sono entrati in vigore il 1° maggio 2021 (4).
     4. Come nella precedente edizione del volume, i riferimenti al Regno Unito, contenuti nei testi previgenti al recesso, sono contraddistinti da una sottolineatura. Gli atti relativi al recesso sono pubblicati in un’appendice del volume, rinviando per i testi ritenuti meno rilevanti, e considerata anche la dimensione degli stessi, ad una sezione on-line (per la consultazione della sezione si veda la pagina finale del volume, contenente le istruzioni per accedere ai materiali on-line).

 

1 Sull’Accordo sul recesso, e le decisioni ricordate, si veda la Premessa alla quinta edizione di questo volume.
2 Sulle versioni precedenti e sull’applicazione in via provvisoria si veda l’“Avviso” pubblicato in G.U.U.E. L 1 del 1° gennaio 2001, p. 1.
3 Cfr. la G.U.U.E. L 149 del 30 aprile 2021 ove la decisione è pubblicata a p. 2 e gli accordi, rispettivamente, a p. 10 e p. 2540; l’“accordo sull’energia nucleare” è invece in G.U.U.E. L 150 del 30 aprile 2021, p. 1 (il testo applicabile in via provvisoria era allegato alla decisione 2020/2255). L’“Avviso al lettore”, in G.U.U.E. L 149 cit., p. 1, si riferisce ai tre accordi. Alla decisione 2021/689 sono “acclusi”, ai sensi dell’art. 12 della stessa, varie “dichiarazioni” (quattordici, precisamente), in G.U.U.E. L 149 cit., p. 2549.
4 Così prevede l’“Avviso relativo all’entrata in vigore”, in G.U.U.E. L 149 del 30 aprile 2021, p. 2560.

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